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Pnrr

Pnrr, ecco come il governo mira a tagliare la burocrazia e a semplificare

I colli di bottiglia già individuati riguardano in particolare la VIA statale e quella regionale, l’autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, le procedure autorizzatorie per le energie rinnovabili e quelle per assicurare l’efficientamento energetico degli edifici (Super Bonus)

Una corposa parte del Pnrr, nell’ultima versione diffusa ieri prima del Consiglio dei ministri e visionata da ENERGIA OLTRE, si occupa delle riforme fondamentali per poter portare a compimento la strategia del piano di ripresa. Al suo interno sono contenute una serie di norme pensare per semplificare gli interventi, dare maggiore maggiore celerità all’azione della Pubblica amministrazione anche per quanto riguarda il comparto energetico e ambientale. (QUI LA VERSIONE COMPLETA DEL PNRR) (QUI LA VERSIONE DEFINITIVA) Ecco quali sono:

LA BUONA AMMINISTRAZIONE

Si parte col capitolo sulla Buona amministrazione:

“Le riforme e gli investimenti programmati hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese”, si legge nel testo.

Obiettivi
In primo luogo, l’azione mira a semplificare e accelerare attraverso interventi da realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente collegate all’attuazione del PNRR. Queste procedure sono già state concordate con le associazioni imprenditoriali e condivise con le Regioni e l’ANCI. I colli di bottiglia già individuati riguardano in particolare la VIA statale e quella regionale, l’autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti, le procedure autorizzatorie per le energie rinnovabili e quelle per assicurare l’efficientamento energetico degli edifici (Super Bonus) e la rigenerazione urbana (edilizia urbanistica) nonché le Conferenze di servizi per l’approvazione dei progetti e le infrastrutture per la transizione digitale.
Più in generale, l’investimento e l’azione di riforma perseguono i seguenti obiettivi specifici:

▪ Ridurre dei tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa;
▪ Liberalizzare, semplificare (anche mediante l’eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare, e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese;
▪ digitalizzazione delle procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l’accesso per cittadini e imprese e l’operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAP e SUE) attraverso una gestione efficace ed efficiente del back-office, anche attraverso appositi interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale della PA;
▪ monitoraggio degli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini.

Modalità di attuazione

La pianificazione di dettaglio e il coordinamento operativo delle attività e la verifica dell’attuazione sono assicurati da un tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 2 della Intesa sancita in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali (art. 15 DL n.76 del 2020) che ha l’adottato l’agenda per la Semplificazione concernente le linee di indirizzo condivise tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Il tavolo tecnico è composto da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni, tre designati da ANCI e UPI e quattro designati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le attività di coordinamento e segreteria tecnica sono assicurate dall’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del DFP.

Il tavolo tecnico ha già deliberato una completa revisione di oltre 200 procedure segnalate e individuate come critiche dopo un’estesa consultazione degli stakeholder. Questo primo ambito di procedure, scelte tra quelle di maggior impatto sulle attività delle imprese, costituisce un primo nucleo di sperimentazione per la riforma del rapporto tra amministrazioni e imprese e cittadini da applicare in modo sistematico su tutti i procedimenti, sia a livello centrale che a livello locale, tramite un’azione concertata con Regioni e Comuni In particolare, tali procedure vengono trasformate in semplici comunicazioni oppure riviste in termini di processo, in vista della loro digitalizzazione. Nel tempo questo elenco sarà esteso a circa 600 procedure.

Per superare le difficoltà che cittadini e imprese PA devono affrontare nei rapporti con le amministrazioni centrali e locali, è in corso un lavoro di definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità (back-end), in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Digitale, per realizzare una piena ed effettiva attuazione del principio “once-only”. L’esercizio prevede il pieno coinvolgimento delle amministrazioni centrali e locali nell’ambito di un comune accordo interistituzionale già in essere con la Conferenza unificata, nonché la messa a punto di meccanismi di monitoraggio e coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di rivedere le norme sulle banche dati di interesse nazionale, di assicurarne il costante aggiornamento delle informazioni e l’affidabilità delle funzioni e dell’esercizio.

Per supportare l’implementazione di queste attività a livello di amministrazioni locali è previsto il ricorso ad uno strumento di supporto tecnico (TSI) equivalente alla creazione di un pool di 1000 esperti. I pool opereranno con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che provvederanno anche, sentita l’ANCI, ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali, uffici periferici delle amministrazioni statali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto. L’azione del TSI svolgerà i seguenti compiti:
▪ Supporto alle amministrazioni in tutte le attività connesse alla valutazione e della documentazione e dei progetti allo svolgimento alle conferenze di servizi e in ogni altra attività utile alla velocizzazione degli iter procedurali;
▪ Supporto al recupero dell’arretrato;
▪ Assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti, la cui migliore qualità consentirà di accelerare i tempi di esame;
▪ Supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

Sono, infine, previste azioni specifiche per introdurre iniziative di benchmarking nelle amministrazioni centrali, regionali e nei grandi comuni, al fine di promuovere misurazioni delle prestazioni orientate ai risultati ottenuti (outcome-based performance), introducendo specifici incentivi alle performance a essi collegati e mettendo in pratica gli istituti contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 che mirano a valorizzare il contributo offerto dai dipendenti ai processi di innovazione, revisione organizzativa e miglioramento della qualità dei servizi, sia in termini economici che attraverso l’accesso a percorsi formativi altamente qualificati. A questo scopo è altresì prevista una riforma degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Tempi di attuazione

Le misure fast track saranno approvate nel 2021 con l’approvazione di un decreto legge a maggio 2021, contenente gli interventi urgenti di semplificazione, non solo a carattere trasversale, ma anche settoriale. Il lavoro di semplificazione e quello di riduzione degli oneri burocratici proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026, insieme all’azione sul miglioramento della performance amministrativa.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

L’eccesso di leggi e la loro scarsa chiarezza ostacolano la vita dei cittadini e frenano le iniziative economiche. La semplificazione della legislazione è intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte e sei le missioni del PNRR, si legge nel documento.
Negli ultimi decenni in Italia sono state sperimentate politiche di semplificazione normativa, che hanno avuto effetti solo parziali in termini di rimozione di vincoli e oneri, per due ordini di ragioni:
▪ il progressivo impoverimento di risorse finanziarie, umane e strumentali che ha indebolito la capacità amministrativa della PA
▪ l’adozione di misure di semplificazione legislativa non accompagnate dai necessari interventi di carattere organizzativo.
Il PNRR offre l’opportunità di superare i limiti fino ad oggi incontrati nell’azione di semplificazione normativa, agendo contestualmente sul versante dell’organizzazione e della digitalizzazione della PA con il necessario sforzo di investimento.
Le riforme di semplificazione e razionalizzazione della legislazione previste dal PNRR potranno contribuire alla realizzazione degli investimenti e delle riforme, entro i tempi e con le modalità previsti dal Piano, e a innovare l’ordinamento a regime.
Gli interventi di semplificazione più urgenti, a partire da quelli strumentali alla realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR, saranno adottati attraverso un decreto-legge che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri entro la prima settimana di maggio e convertito in Legge entro metà luglio. Gli altri interventi saranno realizzati attraverso leggi ordinarie, leggi di delegazione legislativa e relativi decreti delegati, da approvare entro il 2021.

RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA

Obiettivo
La semplificazione amministrativa e normativa richiede un impegno sistematico, che va ben al di là dei tempi e dei contenuti del PNRR. In passato si sono avute semplificazioni sporadiche, legate a esigenze contingenti. È necessario ora dedicare attenzione continuativa all’obiettivo di semplificazione, potenziando le strutture del Dipartimento della funzione pubblica con il reclutamento delle professionalità necessarie.

Modalità e tempi di attuazione
Al potenziamento delle strutture coinvolte si procederà con l’adozione dei provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA E DELLA QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE

Al fine di migliorare l’efficacia e la qualità della regolazione, assumono rilievo prioritario misure relative:
▪ alla programmazione delle iniziative normative del Governo al fine di consentire una adeguata istruttoria degli interventi, anche mediante il ricorso alla consultazione;
▪ all’analisi e alla verifica di impatto della regolazione, con particolare riferimento all’efficacia delle iniziative normative e agli effetti sui destinatari, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e dell’intelligenza artificiale;
▪ ad assicurare maggiore chiarezza, comprensibilità e accessibilità della normazione;
▪ alla riduzione del gold plating;
▪ al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di sperimentazione normativa, incluso il ricorso a regimi normativi speciali e temporanei volti a facilitare la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi ostacolati dalla disciplina ordinaria (c.d. “regulatory sandbox”), nonché all’applicazione del principio “digital by default” nelle proposte normative;
▪ ad applicare, in via sperimentale e progressiva, i risultati provenienti dalle scienze cognitive e dalla economia comportamentale applicata alla regolazione;
▪ al monitoraggio costante dei processi di adozione da parte del Governo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni normative e alla sperimentazione di nuovi indicatori di valutazione dell’azione/programma di Governo, anche mediante l’implementazione della piattaforma Monitor e del relativo applicativo web della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell’ambito dell’attività di coordinamento normativo svolta dal DAGL, verrà istituita in tale prospettiva, un’apposita Unità con il reclutamento delle professionalità necessarie.
Tempi di attuazione
Al potenziamento delle strutture coinvolte si procederà con l’adozione dei provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Obiettivo
La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.

Modalità di attuazione
a) Misure urgenti
In via di urgenza, è introdotta una normativa speciale sui contratti pubblici che rafforzi le semplificazioni già varate con il decreto-legge n. 76/2020 e ne proroghi l’efficacia fino al 2023, con particolare riguardo alle seguenti misure:
▪ verifiche antimafia e protocolli di legalità
▪ Conferenza di Servizi veloce
▪ limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia
▪ istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie con finalità di definire celermente le controversie in via stragiudiziale e ridurre il contenzioso davanti al giudice
▪ individuazione di un termine massimo per l’aggiudicazione dei contratti, con riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione
▪ individuazione di misure per il contenimento dei tempi di esecuzione del contratto, in relazione alle tipologie dei contratti

Non richiedono un provvedimento legislativo le seguenti misure urgenti:
▪ avvio dei lavori della Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica già istituita presso la Presidenza del Consiglio in attuazione dell’art. 212 del codice dei contratti pubblici
▪ riduzione del numero e qualificazione delle stazioni appaltanti;
▪ potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (atti organizzativi dell’Autorità)
▪ semplificazione e digitalizzazione delle procedure dei centri di committenza ed interoperabilità dei relativi dati.

b) Misure a regime
La complessità del vigente codice dei contratti pubblici ha causato diverse difficoltà attuative. La riforma prevista si concreta nel recepire le norme delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito.
In particolare, si interverrà con legge delega.
Questi i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa:
a) drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
b) recepimento delle direttive europee, integrate esclusivamente là dove non immediatamente esecutive
c) previsione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza
d) piena apertura e contendibilità dei mercati
e) previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza
f) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica
g) individuazione espressa dei casi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara
h) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative
i) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti legislativi e di discipline specifiche per particolari tipologie di contratti pubblici in ragione della peculiarità del loro contenuto
j) previsione di misure volte a garantire la sostenibilità energetica e ambientale e la tutela della salute e del lavoro nell’affidamento dei contratti
k) regolazione espressa dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta
l) realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della procurement capacity
m) revisione della disciplina dell’appalto integrato, con riduzione dei divieti
n) revisione della disciplina del subappalto
o) divieto di clausole di proroga e di rinnovo automatico nei contratti di concessione
p) rafforzamento delle strutture pubbliche per il controllo sulle opere stradali e ferroviarie, fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico del concessionario, con previsione di decadenza in caso di inadempimento
q) rafforzamento degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle azioni dinanzi al giudice.

Tempi di attuazione
Le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021.

Le misure a regime saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORMATIVE IN MATERIA AMBIENTALE

Obiettivo
È necessaria una profonda semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”). Le norme vigenti prevedono procedure di durata troppo lunga e ostacolano la realizzazione di infrastrutture e di altri interventi sul territorio. Questa disfunzione spesso si somma alla complicazione normativa e procedurale in materia di contratti di appalto pubblico.
La VIA e le valutazioni ambientali sono indispensabili sia per la realizzazione delle opere pubbliche, che per gli investimenti privati, a partire dagli impianti per le energie rinnovabili.
Da un’analisi della durata media delle procedure relative ai progetti di competenza del MIMS elaborata in base ai dati degli anni 2019, 2020 e 2021, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di oltre 2 anni, con punte di quasi 6 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11 mesi (da un minimo di 84 giorni a un massimo di 634). Tale dato risulta sostanzialmente identico a quello del 2017 riportato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 104/2017 di recepimento della direttiva VIA n. 2014/52/UE. Secondo l’ENEL, considerando l’attuale tasso di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, sarebbero necessari 24 anni per raggiungere i target Paese – con riferimento alla produzione di energia da fonte eolica – e ben 100 anni per il raggiungimento dei target di fotovoltaico.

Modalità di attuazione
a) Misure urgenti
Si prevede di sottoporre le opere previste dal PNRR ad una speciale VIA statale che assicuri una velocizzazione dei tempi di conclusione del procedimento, demandando a un’apposita Commissione lo svolgimento delle valutazioni in questione attraverso modalità accelerate, come già previsto per il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC 2030).
Inoltre, quanto al rapporto tra la VIA e gli altri strumenti autorizzatori ambientali, va ulteriormente ampliata l’operatività del Provvedimento Unico in materia Ambientale (“PUA”), il quale, venendo a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, deve divenire la disciplina ordinaria non solo a livello regionale, ma anche a livello statale; proprio in questa prospettiva, va altresì previsto che tale provvedimento unico possa sempre assorbire anche gli atti autorizzatori necessari per l’approvazione dei progetti di bonifica (come già previsto a livello regionale).
Si intende, inoltre, rafforzare la capacità operativa del nuovo Ministero della transizione ecologica, anche consentendo allo stesso di razionalizzare il ricorso all’apporto di società in house, Enti pubblici di ricerca ed altri Enti pubblici operanti nel settore della transizione ecologica.
b) Misure a regime
L’attribuzione delle competenze in materia di energia in capo al Ministero della transizione ecologica (“MITE”) dovrà condurre a una più netta integrazione tra i molti strumenti, già esistenti, di programmazione e pianificazione in materia ambientale e gli strumenti generali operanti nel settore energetico (a partire dal PNIEC). In prospettiva, occorre naturalmente considerare anche l’impatto dei piani da adottare in attuazione dell’European Climate Law di prossima approvazione. Il passaggio al MITE delle competenze in materia di energia consentirà una disciplina unitaria dei relativi procedimenti autorizzatori. Una simile integrazione, non solo organizzativa ma anche funzionale, tra le competenze in materia di ambiente e quelle in materia di energia appare idonea ad assicurare una significativa semplificazione dell’ordinamento e, con essa, una crescita sostenibile del Paese in armonia con la realizzazione della transizione ecologica.

Tempi di attuazione

Le misure urgenti sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021.
Le misure a regime sono varate utilizzando lo strumento della legge delega. Il disegno di legge delega è da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e si prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega.
Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021, al quale partecipano, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della transizione ecologica, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA E DI INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Obiettivo
L’attuazione del superbonus ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall’ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali (con attese fino a 6 mesi per l’accesso agli archivi edilizi). Obiettivo delle misure è accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus.
In primo luogo, per sbloccare il “superbonus” è necessaria una semplificazione documentale relativa alle attestazioni dello stato legittimo resa più complessa dalle misure di distanziamento e dalla presenza diffusa di piccole irregolarità presenti in particolare negli edifici risalenti. Sono segnalate attese di oltre 6 mesi per accedere agli archivi edilizi dei Comuni.

Modalità di attuazione
A questo fine è proposto un regime edilizio semplificato per gli interventi incentivati dal superbonus, a eccezione di quelli di cui all’art. 119, co. 4, del DL n. 34/2020, che prevedono demolizione e ricostruzione, costituiscano manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Tempi di attuazione
Le misure sono adottate con decreto-legge da approvare entro maggio 2021.

PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

La tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – sono fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Possono anche contribuire a una maggiore giustizia sociale. La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale. Protagonisti della tutela e della promozione della concorrenza sono la Commissione europea e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ma la concorrenza si tutela e si promuove anche con la revisione di norme di legge o di regolamento che ostacolano il gioco competitivo.Sotto quest’ultimo profilo, si rende necessaria una continuativa e sistematica opera di abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali. Questo è il fine della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza

Obiettivo
L’obiettivo è la tempestiva adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Prevista nell’ordinamento nazionale nel 2009 (con legge n. 99/2009), essa è stata in concreto adottata solo nel 2017 (legge n. 189/2017). La sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socio-economico.

Modalità di attuazione
Nel merito, si è tenuta in massima considerazione la Segnalazione adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato lo scorso marzo.
Le principali norme che saranno contenute nel prossimo disegno di legge annuale riguarderanno i seguenti ambiti:
a. Realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche
Al fine di fornire la realizzazione e la migliore gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle telecomunicazioni, nel settore portuale e delle reti elettriche si renderà necessario adottare:
• norme finalizzate a garantire, in coerenza con una logica competitiva, il più rapido e capillare sviluppo delle reti di telecomunicazione nelle aree ancora prive di copertura, sia attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per la loro installazione, sia stimolando la domanda di connessione alla banda ultra-larga
• norme finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi
• norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l’energia elettrica.

b. Rimozione di barriere all’entrata nei mercati
Al fine di favorire la rimozione di molte barriere all’entrata dei mercati, si renderà necessario adottare una serie di norme dirette a modificare in senso pro-concorrenziale alcuni regimi concessori, nonché a superare alcuni ostacoli regolatori al libero svolgimento di attività economiche, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, occorre modificare la relativa disciplina al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l’assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico, soprattutto nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti
in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, occorre modificare la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi (ATEM)
in materia di concessioni autostradali, prevedere gare competitive per gli affidamenti e rafforzare i divieti di proroga e di rinnovo automatico e potenziare i controlli ministeriali sull’esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici e sopra evidenziate
in materia di vendita di energia elettrica, occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.

c. Concorrenza e valori sociali

Una parte importante del disegno di legge sarà diretta a promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare anche la protezione di diritti e interessi non economici dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi pubblici, alla sanità e all’ambiente. In particolare si rendono opportuni i seguenti interventi:
• in materia di servizi pubblici, soprattutto locali, occorre promuovere un intervento di razionalizzazione e di stabilizzazione della normativa, anche prevedendo l’approvazione di un testo unico, al fine di assicurare – anche nel settore del trasporto pubblico locale – un ricorso più responsabile da parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in house providing. In questa prospettiva, pur preservandosi la libertà sancita dal diritto europeo di ricorrere a tale strumento di auto-produzione, andranno introdotte specifiche norme finalizzate a imporre all’amministrazione una motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione
• in ambito sanitario, con riguardo all’erogazione dei servizi a livello regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori. E’ inoltre necessario intervenire sulle norme che regolano le nomine dei dirigenti ospedalieri, che prevedono una valutazione tecnica da parte di una commissione composta da medici, ma lasciano eccessiva discrezionalità ai direttori delle Aziende sanitarie locali nella scelta definitiva dei primari. Per molti altri profili la legislazione in materia sanitaria attribuisce poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina di personale delle ASL e nella gestione dei servizi da rendere al pubblico
• in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, andranno innanzitutto introdotte norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche; inoltre andrà rafforzata, anche attraverso l’adozione di misure pro-competitive, la diffusione delle energie rinnovabili e, più in generale, di attività economiche e servizi sostenibili: ad esempio, occorrerà prevedere criteri trasparenti e non discriminatori per l’assegnazione di spazi e/o la selezione degli operatori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche (valorizzando adeguatamente la componente di prezzo offerto dalle imprese nei confronti dei consumatori) e andranno altresì superati gli ostacoli regolatori che, soprattutto dal punto di vista tariffario, ancora si frappongono al libero svolgimento dell’attività di fornitura dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli (art. 57, c. 6, d.l. 16 luglio 2020, n. 76).

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale

Si rendono opportune le seguenti modifiche all’attuale normativa antitrust:
• con riguardo ai poteri di valutazione di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza (art. 6, l. 10 ottobre 1990, n. 287), vanno introdotte alcune modifiche normative finalizzate ad assicurare una maggiore coerenza del quadro normativo nazionale con quello adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi dell’Unione Europea (ad esempio, riguardo al test di valutazione sostanziale e al trattamento dei vantaggi di efficienza)
• sono anche da valutare strumenti di potenziamento dell’antitrust enforcement ai fini di un più efficace contrasto al potere economico di imprese operanti in più mercati, valorizzando un equilibrato raccordo tra Commissione europea e autorità nazionale di concorrenza
• quanto alla regolazione settoriale, andranno consolidati i poteri delle varie autorità nazionali di regolazione (tra le altre: CONSOB, ARERA, AGCOM, ART), preservando la loro indipendenza strutturale e funzionale.

Tempi di attuazione
Si prevede la presentazione in Parlamento del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza entro luglio 2021.

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