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Pnrr: idrogeno, idro, monitoraggio efficientamento, rifiuti e nuovo Fondo al Mite tra novità bozza dl

Cosa prevede la bozza del Dl Pnrr che verrà varata oggi in Consiglio dei ministri, e che Energia Oltre ha visionato.

Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA. E ancora, nuovi obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e un fondo presso il Mite per l’attuazione degli interventi del PNRR. Infine, l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. È quanto prevede la bozza del Dl Pnrr che verrà varata oggi in Consiglio dei ministri, e che Energia Oltre ha visionato.

IDROGENO E IDROELETTRICO

Per quanto riguarda i temi energetici e ambientali la prima novità riguarda idrogeno e idroelettrico: “Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico”, si legge nella bozza. Per questo “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica” tale disposizione. “Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni”.

“L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante”. (Energia Oltre – set)

Inoltre “all’articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole ‘prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione’ sono inserite le seguenti: ‘e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua’”. Di conseguenza in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole “sentita la Conferenza Stato-Regioni” sono aggiunte le seguenti: “che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere”; mentre in materia di bonifica da parte dell’amministrazione, dopo le parole “ripristino ambientale” sono inserite le seguenti: “e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali”.

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LE MISURE DI ECOBONUS E SISMABONUS E GOVERNANCE DELL’ENEA

Per quanto riguarda Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA si prevede che “al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 ‘Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici’, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali’”.

“Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del Direttore Generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale” mentre si precisa che “al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Agenzia”.

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NAZIONALE RIFIUTI

Per quanto concerne gli obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti la bozza prevede che “costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”. (Energia Oltre – set)

IL FONDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR AL MITE

Sul supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, la bozza prevede che “per l’attuazione delle misure di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall’articolo 9 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”. Agli oneri “pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma  Fondi di riserva e speciali  della missione Fondi da ripartire  dello stato di previsione del Ministero dell’economia”.

L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE PREVENZIONE SALUTE DAI RISCHI AMBIENTALI E CLIMATICI

Infine sull’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici “allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito ‘SNPS’”.
Il SNPS, “mediante l’applicazione dell’approccio integrato “one-health” nella sua evoluzione “planetary health” e tramite l’adeguata interazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito “SNPA”, concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità”, si legge nel provvedimento.

Il SNPS svolge le seguenti funzioni: “a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori; b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione; c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132; d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati; e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”.

“A decorrere dall’anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al primo periodo, che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale”. (Energia Oltre – set)

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