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RENTRI e FIR digitale: dal MASE la guida operativa per gestire il degrado temporaneo del sistema

Il provvedimento sblocca il ricorso immediato al formulario cartaceo vidimato in caso di rallentamenti della piattaforma. Esonero dalla trasmissione dati e notifica via PEC a tutela di produttori, trasportatori e destinatari dei rifiuti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto sui meccanismi operativi del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introducendo un paracadute procedurale per evitare che i disservizi informatici paralizzino le movimentazioni delle merci. Con il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, la Direzione generale economia circolare e bonifiche ha preparato delle linee guida da attivare nelle ipotesi di “degrado temporaneo” dei servizi di supporto al Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale. Il provvedimento stabilisce una deroga mirata al principio cardine del formato unico lungo l’intera filiera, autorizzando il passaggio ai documenti cartacei, cancellando l’obbligo di trasmissione telematica per i viaggi gestiti in emergenza e ridefinendo i canali di raccordo informativo tra trasportatori e produttori.

LA NOZIONE TECNICA DI DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI

L’Allegato 1 al decreto colma un’area grigia: che cosa accade se la piattaforma RENTRI non è completamente spenta, ma risponde a rilento o con anomalie tali da impedire la chiusura dei documenti durante gli orari di servizio? Il testo introduce formalmente la fattispecie di “degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale”. Si tratta di una condizione di funzionalità limitata, non dipendente da interventi di manutenzione programmata né classificabile come blocco generale, accertabile anche tramite gli strumenti di monitoraggio automatizzato dell’infrastruttura centrale.

La norma stabilisce che questo degrado debba essere dimostrato da un’evidenza generata direttamente dal sistema informativo: rientrano in questa categoria i codici di errore restituiti dalle interfacce applicative per l’interoperabilità (API) interrogate dai software gestionali aziendali, oppure gli avvisi bloccanti visualizzati nell’area riservata del portale RENTRI o sulla relativa applicazione mobile. In tali frangenti, che non comportano la diramazione di un avviso pubblico di indisponibilità generale sul portale, scatta una deroga rigorosa ma circoscritta: l’operatore può abbandonare temporaneamente il canale telematico limitatamente al singolo ciclo di vita del FIR in lavorazione (dalla sua emissione alla ricezione della copia finale da parte del detentore), bypassando il vincolo di univocità del formato che altrimenti legherebbe l’intera catena logistica.

La notizia completa è visionabile nella sezione “Agenzia di Stampa” del sito.

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