Il decreto Direttoriale, firmato dal dg del Mase Alessandro Del Noce, avvia il meccanismo per sviluppare nuova capacità di generazione da rinnovabili per le imprese energivore
Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via libera al decreto Direttoriale, firmato dal dg Alessandro Del Noce, che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore.
COSA PREVEDONO LE REGOLE DEL MASE
Le Regole – si legge nell’allegato al decreto – “forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Energy Release 2.0 ai fini di avviare un meccanismo volto allo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica” (le energivore), “istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali” (CSEA).
Il meccanismo prevede che “nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti”. E che “l’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive. Eventuali aggiornamenti delle regole operative saranno sottoposti per l’approvazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del Gse, nell’area riservata alla misura”.
I LIMITI DELLA NUOVA CAPACITÀ DI GENERAZIONE
“La nuova capacità di generazione, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione”, precisa ancora l’allegato del Mase “è realizzata dalle imprese iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso CSEA anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese iscritte medesime hanno facoltà di sottoscrivere, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile”.
GLI IMPIANTI AMMESSI
La nuova capacità di generazione è realizzata mediante: “1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; 2) impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW”. Inoltre, la nuova capacità si riferisce ad impianti che devono entrare in esercizio “successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi, salvo il diritto del cliente finale/aggregatore di chiedere una proroga di tale termine
esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della nuova capacità di generazione e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale/aggregatore o al soggetto terzo. Detta proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030”.
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando Gse, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dal GSE. Nell’ambito della manifestazione di interesse, il cliente finale energivoro, singolo o in forma aggregata, dovrà indicare il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione che non potrà essere in nessun caso superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da CSEA. In caso di cliente finale in forma aggregata, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell’aggregazione”, sottolinea il decreto Mase.
Inoltre, “il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In caso di aggregazione, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell’aggregazione”.