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Perché il Consiglio di Stato ha detto sì alla ricerca di gas e petrolio in Adriatico

Respinti i ricorsi delle Regioni Abruzzo e Puglia nonché dagli Enti locali contro il decreto di Valutazione di impatto ambientale relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla società inglese Spectrum Geo

Via libera alle ricerca in mare aperto con la tecnica dell’Air Gun per scoprire nuovi giacimenti di idrocarburi in un’area di 30mila chilometri quadrati nel mare Adriatico. La quarta sezione del Consiglio di Stato, infatti, ha respinto i ricorsi presentati dalle Regioni Abruzzo e Puglia e dagli Enti locali contro il ministero dell’Ambiente e la società Spectrum Geo Ltd riguardante il decreto Via (la Valutazione di impatto ambientale) relativa a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla società britannica. L’attività è quella di prospezione descritta da due istanze presentate il 26 gennaio 2011 per altrettante aree dell’Adriatico, la d1 BP SP (per 13.700 chilometri quadrati, da Rimini a Termoli) e la d1 FP SP (per 16.210 chilometri quadrati, da Rodi Garganico a Santa Cesarea Terme). Cinque, in totale, le regioni interessate dalle attività di prospezione: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

IL TAR SI ERA GIÀ PRONUNCIATO NEL 2016 DANDO SEMAFORO VERDE ALLE PROSPEZIONI IN MARE

La decisione del Consiglio di Stato affronta una vicenda non del tutto nuova. Il Tar del Lazio era stato chiamato a pronunciarsi già nel 2016 – rispondendo poi in modo negativo – al ricorso di primo grado della Regione Puglia che si era rivolta alla Consulta. Stesso discorso anche per l’Abruzzo che aveva visto rigettato nel 2015 il ricorso di primo grado per errore di notifica dell’atto, ritenuto non scusabile dai giudici che avevano quindi dichiarato inammissibile la richiesta. La Regione Abruzzo si era decisa a provarci nuovamente, agganciandosi alle iniziative giudiziarie intraprese dalla Puglia, bloccata tuttavia dai giudici sulla base del principio del ne bis in idem. Il primo grado del ricorso pugliese – capofila anche delle lamentele dei comuni costieri preoccupati per i danni alle attività di pesca – vennero bocciate dal Tar sulla base della valutazione secondo cui le richieste presentate avrebbero riguardato solo valutazioni sulla sismicità dell’area correlate alle attività di ricerca petrolifera e per il fatto che tale attività si sarebbero svolte oltre le 12 miglia protette per legge. Nonostante gli appelli presentati, i giudici respinsero le richieste una per infondatezza e l’altra (quella pugliese) – basata su progetti di ricerca riguardanti il monitoraggio e la conservazione dei cetacei in Italia, e il principio di precauzione in base al quale non ci sono abbastanza elementi per dire se gli “air gun” sono rischiosi – che i magistrati dichiararono in parte infondata e in parte inammissibile. La vicenda non è comunque definitivamente conclusa visto che ora il ministero dello Sviluppo Economico dovrà adottare i due permessi di ricerca.

COSA HA DECISO IL CONSIGLIO DI STATO

La decisione presa dal Consiglio di Stato stabilisce innanzitutto che “non può dubitarsi che il procedimento di VIA, sin dall’origine, ha correttamente considerato un’area di indagine esterna al limite delle 12 miglia marine dalla linea di costa e che tale limitazione ha trovato definitiva conferma, anche a livello amministrativo, in virtù della riperimetrazione delle istanze di permesso effettuata dal ministero dello Sviluppo Economico”. Escluso quindi il primo ricorso, per quanto riguarda il secondo motivo di appello, infondato secondo il Consiglio di Stato, “gli appellanti lamentano il mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA degli enti locali prospicienti, in particolare, di quelli che distano meno di 12 miglia marine dai vertici che delimitano le aree dei due permessi di prospezione” perché “non sarebbe infatti sufficiente a tal fine la mera notifica del provvedimento avvenuta a posteriori”. In realtà, evidenzia il Collegio “l’istruttoria svolta dai ministeri appellati appare nel complesso completa, articolata e rispettosa dell’iter normativo nella sua interezza, così come dagli atti impugnati emerge che la Commissione tecnica abbia sempre motivato in maniera sufficiente ed idonea in relazione alle criticità rappresentate nelle osservazioni rese dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 152/2006”. Peraltro, “non può non rilevare, al fine di ritenere pienamente consentita ed attuabile la partecipazione da parte dei Comuni interessati, l’invio della comunicazione effettuata nei loro confronti dalla società controinteressata in data 16 ottobre 2011”. Infatti, evidenziano i giudici de Consiglio di Stato “può, invero, ritenersi che gli enti locali destinatari siano stati effettivamente posti nella condizione di partecipare attivamente, ove l’avessero voluto, al procedimento diretto a conseguire il giudizio sulla compatibilità ambientale, fornendo il proprio contributo”. Ciò senza trascurare, aggiungono ancora i magistrati, che “per gli interventi soggetti a v.i.a. statale il parere regionale è meramente consultivo e collaborativo e non vincolante, ed è quindi reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di ‘un potere di codecisione della Regione’”. 

Infine, viene respinto anche il terzo motivo di ricorso, cioè il superamento dell’estensione massima dell’area interessata. Secondo i ricorrenti, infatti, la zona del permesso di ricerca “deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l’estensione di 750 chilometri quadrati” mentre quella oggetto del ricorse interesserebbe rispettivamente “14.510 kmq, relativamente al Mare Adriatico settentrionale, e 16.300 kmq, quanto al Mare Adriatico meridionale, per un totale di 30.810 kmq, perciò ben 41 volte il limite massimo consentito”. A cui si aggiungerebbe anche, sempre a giudizio dei ricorrenti, la distinzione tra prospezione e ricerca effettuata dal giudice di primo grado, “ormai non più applicabile perché dichiarata illegittima costituzionalmente con efficacia retroattiva dalla Corte Costituzionale”. Il Tar aveva infatti dichiarato la Via legittima, sottolineando che nello specifico si trattava di attività di prospezione e non di ricerca “connotata da ricadute sul territorio chiaramente più gravose ed invasive”. Ma anche in questo caso, sottolineano i magistrati “il motivo è infondato, non potendo essere accolta la tesi sostenuta dalla parte appellante volta ad affermare la, quanto meno parziale, identità tra l’attività di ricerca e l’attività di prospezione, alla stregua di un rapporto di genere a specie tra le stesse”.

Il Collegio evidenzia infatti che, “in ragione della netta distinzione tra le attività richiamate, risulta non applicabile alla fattispecie in esame, concernente permessi di mera prospezione, la normativa che asseritamente si ritiene essere stata violata, e che pone il limite massimo di estensione in 750 chilometri quadrati. Disciplina, questa, che, come si evince chiaramente dalla lettera dell’art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 – scrive il Consiglio di Stato -, circoscrive l’applicazione di tale limitazione, facendone specifico riferimento, esclusivamente ai permessi di ricerca”. Su questo punto, proseguono i giudici “preme rimarcare la netta differenziazione tra l’attività di ‘prospezione’, oggetto della fattispecie di cui è giudizio, e l’attività di ‘ricerca’”. Mentre “non può essere parimenti accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata” riguardante “l’applicazione del limite spaziale di 750 kmq anche ai permessi di prospezione, risultando la stessa, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata”. Infatti, concludono i magistrati “come si rileva anche dalla lettura delle definizioni di cui al D.M. 7 dicembre 2016, le attività di prospezione e ricerca presentano una distinzione determinante laddove quest’ultima, a differenza della prima, implica potenzialmente l’esercizio di attività di perforazioni meccaniche. La possibile incidenza della perforazione sul territorio, e la rilevanza delle relative conseguenze su di esso, dunque, legittimano e fanno ritenere pienamente giustificato il differente trattamento normativo rispetto all’attività di mera prospezione”.

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