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Superbonus

Superbonus 110%: cosa si è detto al convegno AiCARR

I diversi punti di vista dei diversi attori coinvolti, professionisti tecnici ed economico finanziari nonché delle istituzioni, sul tema

Si è tenuto giovedì 12 novembre il convegno di AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) intitolato Superbonus 110% tra mito e realtà e volto a “presentare i diversi punti di vista dei diversi attori coinvolti, professionisti tecnici ed economico finanziari nonché delle istituzioni, sul tema di queste nuove agevolazioni e possibilità introdotte per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente”.
Come ricostruito da AiCARR, il decreto Rilancio ha previsto “un Superbonus, ossia un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”.

GLI INTERVENTI

Nel suo intervento, Domenico Prisinzano di ENEA ha ricordato che il Superbonus è una misura “sostanzialmente indirizzata ad edifici di tipo residenziale”. Ma in un condominio, ad esempio, possono esserci anche negozi e uffici. “Davanti a situazioni di questo tipo”, Prisinzano ha spiegato che “bisogna vedere l’incidenza degli immobili di tipo residenziale: se è superiore al 50 per cento”, le spese relative alle parti comuni possono essere suddivise. “Se invece l’incidenza del residenziale è minore o uguale al 50 per cento, allora le spese per le parti comuni possono essere detratte solo da chi ha diritto” per quanto riguarda le unità residenziali. Tutti gli altri possono fruire delle aliquote previste dall’Ecobonus.

Relativamente agli interventi trainati, l’aliquota del 110 per cento si applica a tutti gli altri interventi previsti dall’Ecobonus con i limiti di spesa previsti per ciascun intervento “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Fanno eccezione gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali non sono necessari gli interventi trainanti”.

Prisinzano ha sottolineato che, nel Superbonus, “tra gli interventi trainati, oltre a quelli previsti dall’Ecobonus, c’è anche l’installazione di impianti fotovoltaici”. Prisinzano ha definito il fotovoltaico “efficace se lo si accoppia ad una pompa di calore”, perché andrà a ridurre il fabbisogno energetico da fonte fossile “che è quello che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione”.

Prisinzano ha anche ricordato che “il decreto del 6 agosto 2020, emanato dal ministero dello Sviluppo economico, ha escluso i metodi semplificati” per la redazione degli APE (attestato di prestazione energetica), ma soltanto i metodi completi “in modo da avere un input e un output dettagliato”. “Neanche il nostro software [di ENEA, ndr] può essere usato”, ha detto Prisinzano.

Silvia Cremasco di Alperia Bartucci S.p.A. ha riepilogato i requisiti principali per il Superbonus. Tra questi, è necessario che gli edifici siano “già dotati di impianti di riscaldamento” e che siano dotati, “dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare”.

È inoltre richiesto il “miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi, da raggiungere tramite la realizzazione di interventi trainanti e trainati”. Cremasco ha specificato che “se un appartamento all’interno di un condominio non supera le due classi, può comunque beneficiare del 110 per cento sugli interventi relativi alle parti private, purché il condominio nel suo complesso superi le due classi”.

“Ai fini dell’applicazione del Superbonus”, ha detto Cremasco, “le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainati”.

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile, Cremasco ha detto che “si contano le unità immobiliari che compongono l’edificio residenziale condominiale e le pertinenze delle abitazioni autonomamente accatastate”, anche se queste ultime non dovessero essere servite dall’impianto termico.

Rossella Costantino di ABI ha detto che le novità più rilevanti della normativa hanno a che vedere con “l’incremento della percentuale della detrazione fiscale al 110 per cento per alcune tipologie di spese” e “la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dall’applicazione dello sconto in fattura e quello derivante dalla trasformazione della detrazione d’imposta in favore di soggetti terzi, incluse le banche e altri intermediatori finanziari”.

Secondo Costantino, “la possibilità di optare, in alternativa, per il meccanismo dello sconto in fattura” rappresenta “un vero volano per gli investimenti” e “un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell’economia, consentendo di monetizzare fin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese”.

Gli effetti positivi diretti per l’economia reale sono, ha dichiarato Costantino, l’immissione di maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, “aumentandone la propensione alla spesa”, e la “spinta propulsiva” all’edilizia. Costantino ha poi specificato che “la cessione dei benefici fiscali a banche e intermediari non produce impatti sul gettito, perché il cessionario potrà recuperare il debito acquisto solo nel rispetto della medesima cadenza temporale prevista ai fini della spettanza della detrazione del credito d’imposta originario”.

ABI, assieme ad ANCE e a Confindustria, ha presentato una serie di proposte emendative al decreto Rilancio, “in parte accolte”, ha detto Costantino. Tra queste, “la possibilità di cedere il credito d’imposta sulla base di SAL certificati” e la “non applicabilità del divieto di compensazione tramite il modello F24 del Superbonus in presenza di ruoli definitivi per importi superiori a 1500 euro”.

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